In caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile.
In caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile.
Art. 2630 - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi:
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.